Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  24/01/2007;  Decisione del  24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  30988  30989  30990  30992  30993


Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, l'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. La normativa censurata, pur riguardando enti (già) operanti nel settore sanitario, ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali, posto che, disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/12/2002  n. 20  art. 11  co. 3

legge regionale  07/03/2003  n. 4  art. 43  co. 2

legge regionale  07/01/2004  n. 1  art. 32  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte