Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, l'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. La normativa censurata, pur riguardando enti (già) operanti nel settore sanitario, ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali, posto che, disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, l'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1. La normativa censurata, pur riguardando enti (già) operanti nel settore sanitario, ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali, posto che, disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
09/12/2002
n. 20
art. 11
co. 3
legge regionale
07/03/2003
n. 4
art. 43
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte