Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità consequenziale, 'ex' art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le norme regionali che presuppongono l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità consequenziale, 'ex' art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le norme regionali che presuppongono l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 11 della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, nonché l'art. 11 della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e l'art. 43 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003 n. 4, comma 3, lettere a) e b), nonché lettere c), d), come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, e lettera e-bis), introdotta dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004. Invero, tali disposizioni, presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.
Sono costituzionalmente illegittimi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 11 della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, nonché l'art. 11 della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, commi 3-ter 1 e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e l'art. 43 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003 n. 4, comma 3, lettere a) e b), nonché lettere c), d), come modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, e lettera e-bis), introdotta dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004. Invero, tali disposizioni, presupponendo l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria, violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
09/12/2002
n. 20
art. 11
co. 3
legge della Regione Puglia
09/12/2002
n. 20
art. 11
co. 3
legge regionale
07/03/2003
n. 4
art. 43
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art. 32
co. 1
legge della Regione Puglia
09/12/2002
n. 20
art. 11
co. 3
legge della Regione Puglia
09/12/2002
n. 20
art. 11
co. 3
legge regionale
04/08/2004
n. 14
art. 20
co. 1
legge della Regione Puglia
07/03/2003
n. 4
art. 43
co. 3
legge della Regione Puglia
07/03/2003
n. 4
art. 43
co.
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art. 32
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art. 32
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27