Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità consequenziale, 'ex' art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, della norma di esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie.
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità consequenziale, 'ex' art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, della norma di esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, in quanto - disponendo che «È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie» - costituisce svolgimento e completamento della norma generale di cui all'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, dichiarata incostituzionale nonché dell'art. 43, comma 3, lettera d), della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, parimenti dichiarato incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, in quanto - disponendo che «È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie» - costituisce svolgimento e completamento della norma generale di cui all'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, dichiarata incostituzionale nonché dell'art. 43, comma 3, lettera d), della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, parimenti dichiarato incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
14/01/1998
n. 1
art. 6
co. 2
legge regionale
07/01/2004
n. 1
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27