Sentenza 25/2007 (ECLI:IT:COST:2007:25)
Massima numero 30993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  24/01/2007;  Decisione del  24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  30988  30989  30990  30991  30992


Titolo
Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Illegittimità consequenziale, 'ex' art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, della norma di esclusione della legittimazione processuale e sostanziale della Regione per l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, in quanto - disponendo che «È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie» - costituisce svolgimento e completamento della norma generale di cui all'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, dichiarata incostituzionale nonché dell'art. 43, comma 3, lettera d), della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, parimenti dichiarato incostituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  14/01/1998  n. 1  art. 6  co. 2

legge regionale  07/01/2004  n. 1  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27