Processo penale - Principio di parità tra accusa e difesa - Identità tra poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato - Esclusione, nei limiti della ragionevolezza.
Il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. Il vaglio della ragionevolezza deve essere condotto sulla base della comparazione fra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello "scalino" da essa creato tra le posizioni delle parti.
- Sulla autonomia del principio di parità delle parti v. citate, ordinanze n. 110/2003, n. 347/2002, e n. 421/2001.
- Sulla ammissibilità di disparità di trattamento ragionevoli fra accusa e difesa v., citate, ex plurimis, sentenze n. 98/1994, n. 432/1992, n. 363/1991; ordinanze n. 426/1998, n. 324/1994, n. 305/1992.
- Sulle possibili giustificazioni di disparità di trattamento fra accusa e difesa v., citate, ordinanze n. 46/2004, n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001.
- V., altresì, sentenza n. 115/2001.