Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Modifiche normative - Applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Irragionevole alterazione del principio di parità tra le parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, stanti le differenze fisiologiche fra le due parti: dissimmetrie sono, così, ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti della ragionevolezza. L'art. 1 della legge n. 46 del 2006 non risponde a tali requisiti, poiché, privando in toto il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda soccombente, introduce una dissimmetria radicale, in quanto una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole. La rimozione del potere di appello del pubblico ministero - generalizzata e unilaterale - altera il rapporto paritario tra le parti con modalità tali da determinare un'intrinseca incoerenza del sistema, ed è, pertanto, in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost.. Sulla base di tali osservazioni, deve correlativamente considerarsi costituzionalmente illegittimo in parte qua anche l'art. 10, comma 2, della medesima legge, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.