Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato della facoltà di ricorrere a riti alternativi - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati citati a giudizio dinanzi al tribunale, nonché lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Eccezione di inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie e omessa motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di accedere ai riti alternativi. Infatti, il rimettente ha riferito, sia pur sinteticamente, di procedere nei confronti di imputato di un reato, guida in stato di ebbrezza, reso oblazionabile ex art. 162-bis cod. pen. dal nuovo assetto sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace introdotto dal d.lgs. n. 274 del 2000 e, così facendo, ha anche assolto l'onere di motivazione sulla rilevanza.