Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato della facoltà di ricorrere a riti alternativi - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati citati a giudizio dinanzi al tribunale, nonché lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni identiche ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di accedere ai riti alternativi. Trattasi, infatti, di questione identica ad altre già dichiarate manifestamente infondate e a sostegno della quale non sono stati dedotti profili nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenza.
- V., citati, i precedenti specifici di cui alle ordinanze n. 10, n. 11, n. 55, n. 56 e n. 57/2004 e n. 231/2003.
- Sulla incostituzionalità dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la nullità del decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore per mancata o insufficiente indicazione del requisito di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo (ossia avviso all'imputato della facoltà di chiedere un rito alternativo), v., citata, sentenza n. 497/1995.