Ordinanza 28/2007 (ECLI:IT:COST:2007:28)
Massima numero 31000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilità di ricorso ai riti alternativi - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilità di ricorso ai riti alternativi - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui preclude all'imputato il ricorso ai riti alternativi nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Infatti, il rimettente ha motivato, sia pur sinteticamente, in ordine alla rilevanza della questione, osservando come la norma censurata impedisca all'imputato nel giudizio a quo di accedere al rito abbreviato, la volontà di richiedere il quale è implicita nel fatto che l'eccezione di incostituzionalità è stata sollevata dalla difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte