Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, nonché del personale scolastico - Inadempimento - Effetti - Immediata sospensione dell'attività professionale, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati - Possibile erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dal relativo CCNL in caso di sospensione cautelare o disciplinare - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e violazione della dignità della persona, nonché del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia e dal Tribunale di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., degli artt. 4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere che «[p]er il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale scolastico e di quello occupato nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare. La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile; né rileva il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente e perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità. Neppure configura una soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. (Precedenti: O. 541/1988 - mass. 13101; O. 258/1988 - mass. 10520).