Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilità di ricorso ai riti alternativi - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui preclude all'imputato il ricorso ai riti alternativi nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Infatti, il procedimento davanti al giudice di pace presenta caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario, con la conseguenza che l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore e non determina una ingiustificata disparità di trattamento né una violazione del diritto di difesa.
- V., citati, i precedenti specifici di cui alle ordinanze n. 312 e n. 228/2005.
- Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 415 e n. 85/2005, n. 349 e n. 201/2004.