Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Inapplicabilità delle norme relative al giudizio abbreviato e mancata previsione che l'atto di citazione contenga l'avviso della facoltà di ricorrere a tale rito - Denunciata disparità di trattamento rispetto agli imputati in giudizi dinanzi al Tribunale, nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera f), e 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, escludono l'applicazione delle norme relative al giudizio abbreviato nel procedimento dinanzi al giudice di pace e non prevedono che l'atto di citazione debba contenere, a pena di nullità, l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere tale rito. Infatti, non solo il procedimento dinanzi al giudice di pace non è comparabile con quello davanti al tribunale, stante l'eterogeneità della sua struttura e la previsione di forme alternative di definizione, ignote al secondo procedimento, ma deve altresì osservarsi che il giudizio abbreviato è difficilmente compatibile con il ruolo marginale che, nel procedimento davanti al giudice di pace, è assegnato alle indagini preliminari, che costituiscono una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria e che può, addirittura, essere interamente saltata, nel caso di giudizio introdotto tramite ricorso diretto della persona offesa.
- Sull'attività di indagine nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, v., citata, ordinanza n. 349/2004.