Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Disposizioni sulla competenza penale - Omessa descrizione della fattispecie e mancata indicazione dei parametri costituzionali - Questione carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Insufficienza del mero rinvio alle richieste della difesa - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è, altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri costituzionali che si pretendono violati. Né le anzidette lacune possono essere colmate con il semplice rinvio alle eccezioni o richieste formulate da una delle parti - nella specie, il difensore dell'imputato - giacché il giudice che solleva questione incidentale di legittimità costituzionale ha l'onere di rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione autosufficiente.
- In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 164/2006; n. 312 e n. 423/2005.