Sicurezza pubblica - Rimpatrio obbligatorio - Presentazione in lieve ritardo, rispetto al termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via - Lamentata irrazionale configurazione di illecito penale, anziché amministrativo - Discrezionalità del legislatore nella configurazione di ipotesi criminose e nella determinazione della relativa pena - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato poiché, nel punire la condotta di coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, irragionevolmente equiparerebbe comportamenti meritevoli di sanzione penale a comportamenti privi di offensività (ove il ritardo sia minimo). Infatti, non può ritenersi manifestamente irrazionale l'assoggettamento a sanzione penale di una condotta normativamente qualificata in base all'inosservanza di un unico termine, sancito per verificare il rispetto dell'ordine recato dal foglio di via. Spetta, inoltre, al giudice ordinario verificare se la condotta così realizzata appaia, nella sua concretezza, assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato.
- Sul potere discrezionale del legislatore di configurare i reati e stabilire le pene, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 212 e n. 158/2004.
- Sul principio di offensività v., citata, sentenza n. 263/2000.