Ordinanza 30/2007 (ECLI:IT:COST:2007:30)
Massima numero 31005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  24/01/2007;  Decisione del  24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  31004


Titolo
Sicurezza pubblica - Rimpatrio obbligatorio - Presentazione nel termine prescritto all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via - Rilevanza penale dell'ipotesi di presentazione in lieve ritardo - Lamentata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Discrezionalità del legislatore nel disciplinare fattispecie non omogenee - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato perché, nel punire con l'arresto da uno a sei mesi coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine ivi prescritto all'autorità di pubblica sicurezza, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe previste negli artt. 30, comma 3, 30-ter, comma 6, e 51 delle legge 26 luglio 1975, n. 354: infatti, dette ipotesi, secondo le quali l'omesso rientro in istituto penitenziario per un tempo superiore alle dodici ore successive alla scadenza del termine ha rilevanza solo disciplinare, non sono omogenee a quella contestata, poiché si collocano nell'articolata trama dell'ordinamento penitenziario, con la conseguenza che il legislatore resta libero di differenziarle nell'esercizio della propria, non irragionevole, discrezionalità.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  18/06/1931  n. 773  art. 163  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte