Ordinanza 31/2007 (ECLI:IT:COST:2007:31)
Massima numero 31006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 06/02/2007; Pubblicazione in G. U. 07/02/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - Sostituzione del difensore di fiducia subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra difensori di soggetti non abbienti e difensori di soggetti abbienti, nonché lesione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di tutela del lavoro - Insufficiente descrizione della fattispecie nonché omessa motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata ancorché abrogata - Manifesta inammissibilità della questione.
Patrocinio a spese dello Stato - Sostituzione del difensore di fiducia subordinata alla preventiva autorizzazione del giudice - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra difensori di soggetti non abbienti e difensori di soggetti abbienti, nonché lesione del diritto alla retribuzione adeguata e del principio di tutela del lavoro - Insufficiente descrizione della fattispecie nonché omessa motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata ancorché abrogata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel testo oggetto di censura, successivamente abrogato ad opera dell'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 134, prevede che, dopo il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio". Infatti l'ordinanza di rimessione, da un lato, contiene un'inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, dall'altro, è carente di motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata, ancorché abrogata.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, censurato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel testo oggetto di censura, successivamente abrogato ad opera dell'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 134, prevede che, dopo il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio". Infatti l'ordinanza di rimessione, da un lato, contiene un'inadeguata descrizione della fattispecie, non avendo il rimettente indicato in quale fase processuale è avvenuta la nomina del nuovo difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla rilevanza della questione sollevata, dall'altro, è carente di motivazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata, ancorché abrogata.
- In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 319/2006.
- In relazione alla omessa considerazione di modifiche normative anteriori all'ordinanza di rimessione, v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 48/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte