Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione secondo il «diritto vivente» - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti nonché del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Il rimettente muove dalla premessa che la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile: tale conclusione non è, però, l'unica possibile, dal momento che la Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere anche la tesi opposta, facendo leva sulla voluntas legis emergente dai lavori parlamentari. Non sussiste, pertanto, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa di cui sopra, ed il rimettente non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'opposto orientamento non può essere condiviso: la carenza di una verifica di altre opzioni ermeneutiche comporta la manifesta inammissibilità della questione proposta.
- Sul mancato esercizio dei poteri interpretativi che la legge riconosce in via esclusiva al giudice v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 34/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.