Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Facoltà per l'imputato o il pubblico ministero che abbiano appellato una sentenza di proscioglimento di presentare ricorso in Cassazione - Inapplicabilità alla parte civile secondo il «diritto vivente» - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevede solo a favore dell'imputato e del pubblico ministero, e non anche della parte civile, una "restituzione in termini" per proporre ricorso in cassazione, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento anteriormente all'entrata in vigore della legge. I rimettenti muovono dalla premessa che la novella del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile: tale conclusione non è, però, l'unica possibile, dal momento che la Corte di cassazione ha avuto modo di sostenere anche la tesi opposta, facendo leva sulla voluntas legis emergente dai lavori parlamentari. Anche in ordine alla disciplina transitoria non c'è uniformità di opinioni, poiché, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, l'art. 10, comma 1, nello stabilire che la legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, si sarebbe limitato a riaffermare il generale principio del tempus regit actum, tipico della materia processuale. Non sussiste, pertanto, allo stato, un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa di cui sopra, ed i rimettenti non hanno fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali l'opposto orientamento non può essere condiviso: la carenza di una verifica di altre opzioni ermeneutiche comporta la manifesta inammissibilità della questione proposta.
- Sul mancato esercizio dei poteri interpretativi che la legge riconosce in via esclusiva al giudice v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 34/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.