Sentenza 33/2007 (ECLI:IT:COST:2007:33)
Massima numero 31009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  24/01/2007;  Decisione del  24/01/2007
Deposito del 09/02/2007; Pubblicazione in G. U. 14/02/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Contumacia dell'imputato - Obbligo per il giudice di dichiarare, ove prevista dalle norme pattizie (convenzione europea e convenzione tra Italia e Polonia di estradizione), la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi da quelli per cui si procede e anteriori alla sua consegna - Mancata previsione - Denunciata lesione dei principi di eguaglianza, di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale - Richiesta di introduzione, mediante pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente l'obbligo del giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell'imputato estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna. Infatti, il rimettente sollecita l'introduzione, mediante una pronuncia additiva, di un nuovo tipo di processo contumaciale, diverso da quello disciplinato dal vigente codice di rito penale, che obblighi il giudice a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni attualmente previste dalla legge, e così facendo chiede alla Corte un intervento "creativo" che le è precluso.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 420  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte