Ordinanza 34/2007 (ECLI:IT:COST:2007:34)
Massima numero 31010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
24/01/2007; Decisione del
24/01/2007
Deposito del 09/02/2007; Pubblicazione in G. U. 14/02/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Processo del lavoro - Decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi previdenziali - Ricorso in opposizione - Proposizione mediante deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata disparità di trattamento rispetto al ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione con incidenza sul diritto di difesa - Non assimilabilità delle procedure poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento civile - Processo del lavoro - Decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi previdenziali - Ricorso in opposizione - Proposizione mediante deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata disparità di trattamento rispetto al ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione con incidenza sul diritto di difesa - Non assimilabilità delle procedure poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di un ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni. La diversità di regime rispetto all'ipotesi in cui l'ente impositore si sia avvalso, in relazione a crediti di uguale natura, della facoltà di emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 35 della legge 689/1981 - opponibile con ricorso inviato anche a mezzo del servizio postale, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 22 della stessa legge 689/1981 - non appare irragionevole, atteso che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro non rientra nel medesimo quadro di semplificata struttura processuale che caratterizza la procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, nella quale - a differenza che nella prima - l'opponente è facoltizzato a stare in giudizio personalmente (combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge 689/1981), onde deve escludersi che le due procedure siano assimilabili, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo. Inoltre, l'introduzione della possibilità dell'utilizzo del servizio postale nel processo del lavoro, caratterizzato da una struttura processuale piuttosto complessa, sarebbe destinata, da un lato, a ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema processualistico dello stesso rito del lavoro nel suo complesso e, dall'altro, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette a tale rito, nella insussistenza di condizioni particolari che la giustifichino.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di un ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni. La diversità di regime rispetto all'ipotesi in cui l'ente impositore si sia avvalso, in relazione a crediti di uguale natura, della facoltà di emettere l'ordinanza-ingiunzione ex art. 35 della legge 689/1981 - opponibile con ricorso inviato anche a mezzo del servizio postale, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 22 della stessa legge 689/1981 - non appare irragionevole, atteso che la procedura di opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro non rientra nel medesimo quadro di semplificata struttura processuale che caratterizza la procedura di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, nella quale - a differenza che nella prima - l'opponente è facoltizzato a stare in giudizio personalmente (combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge 689/1981), onde deve escludersi che le due procedure siano assimilabili, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo. Inoltre, l'introduzione della possibilità dell'utilizzo del servizio postale nel processo del lavoro, caratterizzato da una struttura processuale piuttosto complessa, sarebbe destinata, da un lato, a ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema processualistico dello stesso rito del lavoro nel suo complesso e, dall'altro, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette a tale rito, nella insussistenza di condizioni particolari che la giustifichino.
- In relazione all'esigenza di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v., citata, sentenza n. 98/2004.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 415
co.
codice di procedura civile
n.
art. 645
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte