Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Difetto di giurisdizione palese e rilevabile ictu oculi (nella specie: del giudice amministrativo) - Inammissibilità delle questioni per irrilevanza - Verifica esterna e strumentale da parte della Corte costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, non limita la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria alle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio). (Classif. 112002).
Il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità delle questioni, per irrilevanza, quando sia palese e rilevabile ictu oculi. Qualora sussista l'evidenza del vizio, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44631; S. 65/2021 - mass. 43779; S. 57/2021 - mass. 43757; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 44/2020 - mass. 43049; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 52/2018 - mass. 39921; S. 269/2016 - mass. 39347; S. 106/2013; S. 179/1999).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria alle sole «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Secondo la giurisprudenza di legittimità, appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo - nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria - non intermediato dall'esercizio del potere amministrativo).