Caccia - Regione Siciliana - Operazioni e interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura ed abbattimento - Attribuzione, alle ripartizioni faunistico-venatorie, mediante proprio personale, dipendenti del Corpo delle guardie forestali, guardie addette ai parchi o alle riserve ed altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni - Mancata previsione, per i soggetti coinvolti negli interventi, del possesso di licenza per l'esercizio venatorio - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1 settembre 1997, n. 33, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. La questione, infatti, si basa su un erroneo presupposto interpretativo in quanto, seppure le norme censurate, nel prevedere che i soggetti ivi indicati possono partecipare all'attuazione delle operazioni e degli interventi di controllo della fauna selvatica, compresi quelli di cattura ed abbattimento, non specificano espressamente che tutti gli interessati debbano essere muniti delle autorizzazioni per l'esercizio venatorio, tuttavia, non appare dubbio che la necessità del possesso di tale requisito è implicitamente, ma inequivocabilmente, richiesto dalla natura stessa dell'attività che essi sono chiamati a svolgere. La legge 11 febbraio 1992, n. 157 - alla quale l'art. 49 della legge regionale n. 33 del 1997 espressamente rinvia «per tutto quanto non previsto» - e le ulteriori disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 33 del 1997, nello stabilire che la caccia può essere esercitata solo da chi abbia le relative autorizzazioni, fanno applicazione specifica di un principio generale dell'ordinamento. È evidente, quindi, che anche laddove l'uso dei mezzi per l'esercizio della caccia non tende a realizzare fini venatori, ma di tutela dell'ecosistema, persistono quelle esigenze che proprio l'articolato procedimento per il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio consente di soddisfare.