Sentenza 38/2007 (ECLI:IT:COST:2007:38)
Massima numero 31018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/02/2007;  Decisione del  05/02/2007
Deposito del 20/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  31016  31017  31019  31020


Titolo
Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1985 - Estensione dei benefici previdenziali previsti dalle leggi regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata lesione della sfera di competenza statale in materia di previdenza - Mancanza di motivazione in ordine alla evocazione del parametro costituzionale in luogo di quello statutario - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Invero, il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa di una delibera legislativa della Regione siciliana, dovrebbe prendersi in considerazione il suddetto parametro costituzionale in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui art. 14, lettera q), attribuisce alla competenza legislativa primaria della Regione la materia dello «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione». Inoltre, la censura proposta si presenta affetta da genericità ed indeterminatezza, dal momento che il ricorrente si è sostanzialmente limitato ad indicare il parametro che sarebbe stato violato, omettendo, però, di specificare le ragioni che militerebbero a favore della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

- In relazione alla inammissibilità delle questioni nelle quali non viene spiegato in quale rapporto si pongono i parametri costituzionali desumibili dallo statuto speciale e dalla Costituzione v., citate, ex plurimis, sentenze n. 202/2005, n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003.

- In relazione alla necessità di un'adeguata motivazione delle ragioni dell'impugnativa in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali. V., citata sentenza n. 233/2006.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  20/01/2006  n.   art. 2  co. 1

delibera legislativa Regione Siciliana  20/01/2006  n.   art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte