Sentenza 38/2007 (ECLI:IT:COST:2007:38)
Massima numero 31019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/02/2007;  Decisione del  05/02/2007
Deposito del 20/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  31016  31017  31018  31020


Titolo
Impiego pubblico - Regione Siciliana - Personale dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione organica in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 - Attivazione delle procedure selettive mediante pubblico concorso in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione del contenuto di una precedente disposizione, già oggetto di impugnazione - Motivazione delle censure per relationem ad un precedente ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della delibera legislativa, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» - la quale riproduce la norma di cui all'art. 19, comma 26, della delibera 7 dicembre 2005, già impugnata, ed omessa in sede di promulagazione - promossa, in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Infatti la motivazione delle censure risulta effettuata per relationem, mediante il rinvio alle argomentazioni già indicate in una precedente impugnazione, sulla quale è intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre la costante giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato il principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo, nel senso che tale atto, sia esso un ricorso principale ovvero per conflitto o un provvedimento giudiziario con cui venga sollevata una questione incidentale di costituzionalità, deve contenere - in via autonoma - tutti gli elementi che possano consentire alla Corte l'esame e la valutazione delle censure proposte.

- In relazione alla necessità che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, v., citate, sentenze n. 364 e n. 139/2006.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  20/01/2006  n.   art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte