Bilancio e contabilità pubblica - Regione Siciliana - Contratti per acquisto e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008 - Possibilità di rinnovo per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Lamentata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Censure prive di elementi argomentativi - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Invero, la censura proposta risulta sfornita di elementi minimi argomentativi in quanto il ricorrente, nel prospettare genericamente il carattere derogatorio della disposizione denunciata, si limita soltanto ad enunciare le disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, che sarebbero state violate, mentre la Corte ha ritenuto, con una precedente pronuncia (sentenza n. 29 del 2006), che le disposizioni statali di principio contenute nell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - relative alle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - sono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza», in quanto disciplinano tale ambito secondo un sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato.
- In relazione alle censure sfornite di elementi argomentativi, v., ex plurimis, sentenze n. 29/2006 e n. 176/2004.