Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere della Regione, del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Abruzzo nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza n. 25 emessa il 21 ottobre 2005 dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici. Infatti, l'atto impugnato, rispondendo alle caratteristiche di "comportamento significante, imputabile allo Stato, dotato di efficacia o di rilevanza esterna, diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza", oggetto, appunto, di contestazione, vale a radicare l'interesse a ricorrere di chi contesti la legittimità della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione.
- Sul punto v., citata, sentenza n. 771/1988.