Sentenza 39/2007 (ECLI:IT:COST:2007:39)
Massima numero 31022
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  05/02/2007;  Decisione del  05/02/2007
Deposito del 20/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  31021  31023


Titolo
Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Sentenza del Commissario regionale per il riordino degli usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere in capo alla Regione - Reiezione.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere della Regione, del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Abruzzo nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza n. 25 emessa il 21 ottobre 2005 dal Commissario regionale per il riordino degli usi civici. Infatti, l'atto impugnato, rispondendo alle caratteristiche di "comportamento significante, imputabile allo Stato, dotato di efficacia o di rilevanza esterna, diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza", oggetto, appunto, di contestazione, vale a radicare l'interesse a ricorrere di chi contesti la legittimità della attribuzione esercitata attraverso la sua adozione.

- Sul punto v., citata, sentenza n. 771/1988.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte