Usi civici - Sentenza del Commissario regionale in ordine alla legittimazione di occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici - Ricorso della Regione Abruzzo - Superamento da parte del Commissario regionale dei limiti posti, in materia, alla sua funzione giurisdizionale, con conseguente invasione dell'ambito di attribuzioni riservato alla Regione - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato.
Non spettava allo Stato, e per esso al Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive dei terreni gravati da usi civici, né determinare la somma di denaro che l'occupante abusivo doveva versare per potersi giovare della legittimazione, con la conseguenza che deve essere annullata la sent. n. 25 emessa dal Commissario suddetto il 21 ottobre 2005. Infatti, considerato che il procedimento per la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le funzioni in materia sono state trasferite alle Regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito del complessivo trasferimento di funzioni amministrative precedentemente spettanti allo Stato: pertanto, il Commissario ha esorbitato dai limiti che competevano alla sua funzione giurisdizionale, così invadendo la sfera di attribuzioni riservata alla Regione.
- Sulla natura amministrativa del procedimento per la legittimazione di occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici v., citate, sentenza n. 46/1995 e ordinanze n. 391/1998 e n. 117/1995.
- Sulla collocazione fra gli organi giudiziari del Commissario regionale per il riordino degli usi civici v., citata, sentenza n. 398/1989.
- V., altresì, citata, sentenza n. 559/1988.