Impiego pubblico - Regione Siciliana - Delibera legislativa concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata indebita compressione dell'autonomia negoziale collettiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), censurata perché, disponendo in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale, violerebbe l'art. 39 Cost.. Infatti, per giurisprudenza costituzionale costante, l'autonomia della contrattazione collettiva può essere legittimamente compressa dal legislatore quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge o sussista l'esigenza di salvaguardare superiori interessi generali: peraltro, nella presente fattispecie, le norme impugnate non comprimono né tantomeno annullano gli esiti della contrattazione collettiva riferita al rapporto di lavoro del personale del Corpo forestale della Regione (art. 110 del contratto collettivo relativo al quadriennio 2002-2005). In considerazione dei termini in cui è stata formulata la censura, non è possibile pervenire alla conclusione che l'attività legislativa regionale abbia compresso indebitamente l'autonomia negoziale collettiva.
- Sulle limitazioni all'autonomia della contrattazione collettiva ex art. 39 Cost., v., citate, sentenze n. 393/2000, n. 143/1998, n. 124/1991.