Ordinanza 42/2007 (ECLI:IT:COST:2007:42)
Massima numero 31027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  05/02/2007;  Decisione del  05/02/2007
Deposito del 20/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta del giudizio 'a quo' e insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Richiesta di pronuncia su norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurati, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che alla persona sottoposta alle indagini debba essere dato avviso della conclusione delle indagini preliminari o dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415-bis del codice di procedura penale per i reati di competenza del tribunale. Invero, l'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo e della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Inoltre, risulta inadeguata la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la quale si esaurisce nel generico e tautologico assunto che le norme censurate violerebbero l'art. 24 della Costituzione perché non garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato. Né a colmare tali lacune può valere il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, alle richieste della difesa dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. Infine, il giudice a quo sottopone a scrutinio di costituzionalità norme in parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze poiché, per quanto attiene all'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il vulnus costituzionale che il rimettente denuncia scaturirebbe non già dal censurato art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - che disciplina la durata delle indagini preliminari nel procedimento penale per i reati di competenza del giudice di pace - ma semmai dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, che regola la chiusura delle indagini (aberratio ictus).

- In relazione alla necessità di una motivazione autosufficiente dell'ordinanza di rimessione vedi citate, ex plurimis, ordinanze n. 92 e n. 312/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 16  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte