Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilità di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione dell'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha adottato il decreto di convocazione delle parti - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e dei principi del giusto processo e di terzietà del giudice - Mancata sperimentazione di interpretazione 'secundum Constitutionem' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla citazione a giudizio della persona cui è attribuito l'addebito nel ricorso immediato e la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convocazione delle parti nonostante l'inerzia o il parere contrario del pubblico ministero. Il giudice a quo, infatti, non si è conformato al canone della sperimentazione dell'interpretazione secundum Constitutionem, poiché non ha tenuto in debito conto che il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie. Inoltre, il medesimo giudice non ha considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione.
- In relazione alla omessa verifica di una soluzione conforme alla Costituzione nella materia in questione, v., citate, ordinanze n. 381 e n. 361/2005.
- In relazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla Corte, vedi, citate, Cass., sez. IV pen., 27 maggio 2004, n. 33675; sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 12 e 17 gennaio 2006, n. 20559.