Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Ritenuta incongruità del termine di venti giorni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Questione priva di motivazione in ordine all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui fissa il termine a comparire di venti giorni. Invero, l'inammissibilità delle prime due questioni sollevate dal rimettente con la medesima ordinanza per non avere attribuito alle disposizioni impugnate l'interpretazione conforme alla Costituzione adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e per non aver considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione, comporta, altresì, l'inammissibilità anche della presente questione, per difetto di motivazione in ordine all'applicabilità della norma censurata nel giudizio principale.
- In relazione al difetto di motivazione sulla rilevanza della questione per non aver attribuito alla disposizione impugnata l'interpretazione conforme a Costituzione della prevalente giurisprudenza di legittimità, v., citata, ordinanza n. 346/2006.