Straniero e apolide - Lavoro irregolare di extracomunitari - Soggetti già destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguire mediante accompagnamento alla frontiera - Esclusione della legalizzazione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti espulsivi, seppur con differenti modalità di esecuzione, fondati sul medesimo motivo - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto è stato previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Invero, la medesima questione è stata dichiarata non fondata con la pronuncia n. 206 del 2006, nella quale - dopo aver evidenziato come la disposizione censurata si riferisca alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189 - si è affermato che l'espulsione amministrativa eseguita tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, correlata non «a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità», non irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro, né risultano sottoposte argomentazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già scrutinate nella menzionata decisione.