Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilità dell'azione esperita - Denunciata lesione del principio di uguaglianza nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta: infatti, questione analoga è stata dichiarata non fondata con la sent. n. 468/2005 ed il rimettente non ha prospettato profili diversi da quelli già esaminati o comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.
- V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 468/2005.
- Sul fatto che, con il pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate v., citate, le sentenze Cass. n. 3735/2004 e n. 2862/2005.