Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Condizioni per l'ammissibilità - Necessità della pianificazione urbanistica - Eccezionalità delle deroghe regionali, temporaneità e obiettivi specifici - Conseguente divieto di proroga di discipline transitorie e derogatorie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Puglia che prevedono ulteriori proroghe dei termini per l'esistenza degli edifici sui quali realizzare interventi straordinari previsti dal "Piano casa" e per i quali presentare la SCIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione a detti interventi nonché del termine per l'esistenza degli edifici per i quali richiedere il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati). (Classif. 090005).
Il principio fondamentale della materia del governo del territorio secondo cui gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto in presenza di pianificazione urbanistica e nel rispetto delle sue prescrizioni è espresso nell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 che, nel prevedere l'osservanza di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio; suo corollario è che i singoli interventi devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione e devono rispettarne le prescrizioni; alla sua definizione concorre, infine, l'art. 14 t.u. edilizia che dà conto del carattere eccezionale del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Interventi regionali che dispongano, nell'esercizio della propria competenza concorrente in materia di «governo del territorio», deroghe generali al principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio, per determinate tipologie di interventi edilizi, sono ammissibili solo in quanto presentino i caratteri dell'eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici.
Reiterate proroghe di una disciplina urbanistica eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario - anche rendendo stabile la disciplina sul "Piano casa", favorendo in tal modo la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati -, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45120; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021; S. 170/2021 - mass. 44134).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione complessivamente degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma Cost., gli artt. 1 e 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. I primi due, rispettivamente, prorogano, dal 1° agosto 2020 al 1° agosto 2021, il termine per l'esistenza degli immobili sui quali realizzare gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalla legge regionale sul "Piano casa" e, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per presentare la SCIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione ai detti interventi edilizi straordinari. L'art. 3 invece proroga, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, la data di realizzazione degli edifici nei quali è possibile effettuare il recupero dei sottotetti, dei porticati e dei locali seminterrati e quella di esistenza degli edifici nei quali effettuare il recupero abitativo dei sottotetti. I primi due articoli impugnati dal Governo violano il principio fondamentale della materia del governo del territorio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica del territorio; nel caso dell'art. 3, la disciplina è anche irragionevole, contrastando con l'originaria finalità di contenimento di consumo del suolo e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e - in ragione del prolungato e ripetuto succedersi di proroghe - espone a rischio anche il buon andamento dell'azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela)