Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti - Attribuzione della competenza al giudice di pace anziché al tribunale ordinario - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie analoga della guida sotto l'effetto dell'alcool nonché lamentata violazione del diritto di difesa - Mancata sperimentazione di interpretazione 'secundum Constitutionem' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada. Invero, il giudice rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l'interpretazione alternativa, pur espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione.
- In senso conforme v. citate, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57/2006, n. 306/2005, sentenza n. 188/1995 e ordinanza n. 63/1989.