Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di incidentalità - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, va rigettato l'eccepito difetto di incidentalità della questione medesima sollevato in quanto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004 costituirebbe l'unico petitum del giudizio pendente avanti al rimettente. Invero, i plurimi oggetti costituenti il petitum nel giudizio a quo non si esauriscono nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, quanto meno sul versante dei diversi profili economici connessi all'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari o inerenti al loro stato giuridico. E' pertanto sussistente il carattere "incidentale" della questione sollevata, dal momento che l'eventuale pronuncia di accoglimento della stessa costituirebbe condizione necessaria per realizzare la tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nel giudizio a quo.