Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilità della questione per asserita carenza di interesse al ricorso delle parti del giudizio 'a quo' - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, censurato nella parte in cui esclude per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per asserita carenza di interesse al ricorso delle parti del giudizio a quo in quanto nessuno dei ricorrenti avrebbe mai formulato all'ASL di appartenenza istanza per lo svolgimento della libera professione extra moenia e pertanto non vi sarebbe mai stato alcun provvedimento negativo del diritto di cui si chiede l'accertamento in giudizio. Difatti il rimettente, con una motivazione non implausibile, ha dato atto che alcuni ricorrenti avevano presentato l'istanza di opzione, manifestando, così, il loro interesse al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
- In senso analogo, sentenze n. 173/1994 e n. 62/1992.