Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, censurato nella parte in cui esclude per il personale del ruolo sanitario ogni forma di attività libero-professionale extramuraria, va rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sulla carente descrizione della fattispecie, sotto il profilo della mancata indicazione della data di assunzione in servizio dei numerosi ricorrenti nel giudizio a quo. Infatti, il rimettente formula le proprie censure con specifico riguardo alla disciplina del diritto di opzione introdotta dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che ha riconosciuto tale diritto a tutti i dirigenti sanitari e non più limitatamente (come era nella disciplina di cui al d.lgs. n. 229 del 1999) ai soli medici assunti prima del 31 dicembre 1998. Conseguentemente, l'indicazione della data di assunzione dei ricorrenti nel giudizio a quo appare irrilevante ai fini delle questioni prospettate.