Sentenza 50/2007 (ECLI:IT:COST:2007:50)
Massima numero 31040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/02/2007; Decisione del
07/02/2007
Deposito del 23/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Titolo
Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Asserita implicita «negazione» del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto esclusivo - Asserita illegittima «omissione» di ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale con rapporto esclusivo - Omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità delle questioni.
Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attività libero-professionale extramuraria - Asserita implicita «negazione» del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto esclusivo - Asserita illegittima «omissione» di ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale con rapporto esclusivo - Omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sollevate in relazione agli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nella parte in cui negherebbe implicitamente il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e nella parte in cui ometterebbe ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto, sollevate in relazione agli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Infatti, il rimettente ha omesso di motivare in ordine alla non praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, sollevate in relazione agli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nella parte in cui negherebbe implicitamente il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e nella parte in cui ometterebbe ogni regolamentazione dell'attività libero-professionale svolta nell'ambito di tale rapporto, sollevate in relazione agli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Infatti, il rimettente ha omesso di motivare in ordine alla non praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
10/08/1995
n. 16
art. 14
co. 1
legge provinciale
11/08/1998
n. 9
art. 38
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte