Sanità pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Divieto di esercizio di attività libero-professionale extramuraria - Incompatibilità della disciplina censurata con il diritto di opzione - Conseguente contrasto con il principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale nella materia «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16, introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, nella parte in cui, prevedendo che «per il personale del ruolo sanitario è esclusa ogni forma di esercizio di attività libero-professionale extramuraria», si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 2-septies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138, che riconosce ai dirigenti sanitari la facoltà di segliere se optare per il rapporto di lavoro esclusivo o meno con il servizio sanitario. Infatti, la formulazione della norma censurata non consente alcuna possibilità di adeguamento in via interpretativa a detto principio fondamentale, sicché la Provincia autonoma di Bolzano non avrebbe potuto mantenere in vigore una norma incompatibile con il sopravvenuto riconoscimento, da parte del legislatore statale, del diritto di opzione in favore di tutti i dirigenti sanitari.
- L'autoqualificazione di alcune disposizioni contenuta in una legge non ha rilievo decisivo per stabilire se si tratti di principi vincolanti: v., citate, sentenze n. 170/2001, n. 482 e n. 355/1995, n. 464/1994, n. 349/1991.