Sentenza 51/2007 (ECLI:IT:COST:2007:51)
Massima numero 31044
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
07/02/2007; Decisione del
07/02/2007
Deposito del 23/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Massime associate alla pronuncia:
31043
Titolo
Pesca - Disciplina delle reti da posta fissa - Indicazione della superficie massima consentita per ciascuna rete - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione e della normativa comunitaria nonché carenza di potere e assenza di fondamento legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Inidoneità della disposizione a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione - Inammissibilità del ricorso.
Pesca - Disciplina delle reti da posta fissa - Indicazione della superficie massima consentita per ciascuna rete - Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Regione e della normativa comunitaria nonché carenza di potere e assenza di fondamento legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio della potestà regolamentare in materie riservate alla competenza esclusiva regionale e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Inidoneità della disposizione a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004, concernente la disciplina delle reti da posta fissa, per carenza di attualità e concretezza dell'interesse fatto valere. Infatti la disposizione impugnata è palesemente inidonea a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione essendosi limitata a dettare un requisito (relativo alla superficie massima consentita per ciascuna rete da posta fissa) compatibile con quelli imposti dal regolamento CE n. 1626/94, la cui diretta applicabilità alla «pesca nelle acque della Sardegna» è riconosciuta dalla stessa ricorrente, in considerazione della immediata incidenza della norma comunitaria nell'ordinamento interno.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 10 giugno 2004, concernente la disciplina delle reti da posta fissa, per carenza di attualità e concretezza dell'interesse fatto valere. Infatti la disposizione impugnata è palesemente inidonea a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione essendosi limitata a dettare un requisito (relativo alla superficie massima consentita per ciascuna rete da posta fissa) compatibile con quelli imposti dal regolamento CE n. 1626/94, la cui diretta applicabilità alla «pesca nelle acque della Sardegna» è riconosciuta dalla stessa ricorrente, in considerazione della immediata incidenza della norma comunitaria nell'ordinamento interno.
Atti oggetto del giudizio
10/06/2004
n.
art. 2
co.
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 6
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 5
Costituzione
art. 117
co. 6
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1950
n. 327
art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1950
n. 327
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1965
n. 1627
art. 1
decreto legislativo 17/04/2001
n. 234
art. 1
decreto legislativo 06/02/2004
n. 70
art. 1
decreto legislativo 06/02/2004
n. 70
art. 2
regolamento cee 27/06/1994
n. 1626
art. 5 All. II