Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di trasmissioni televisive - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, prima sezione civile - Mancata indicazione, nel ricorso, delle dichiarazioni rese 'extra moenia' dal parlamentare interessato - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 35), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che le opinioni espresse da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva - oggetto di un giudizio di risarcimento danni dinanzi a detto Tribunale - sono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e come tali insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, il ricorrente non ha ottemperato all'onere di riportare nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive, e non si può accogliere la tesi secondo cui il ruolo di conduttore televisivo del deputato, al momento in cui esprimeva le opinioni contestate, escluda di per sé il nesso con la funzione parlamentare.
- Sulla necessità di riportare nell'atto introduttivo le espressioni ritenute offensive v., citate, ex plurimis, sentenze n. 383/2006 e n. 79/2005.