Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Palermo, prima sezione penale - Eccepita inammissibilità per carente prospettazione del 'thema decidendum' per mancata riproduzione testuale delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'Appello di Palermo - I sezione penale nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 60), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali un deputato è sottoposto a procedimento penale dinanzi a detta Corte d'Appello concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e sono, perciò, insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, l'atto introduttivo, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della Camera, è autosufficiente nella prospettazione del thema decidendum, in quanto la Corte d'Appello, per un verso, riproduce il capo di imputazione e, per altro verso, riporta testualmente le dichiarazioni rese extra moenia, e ciò è sufficiente alla compiuta identificazione delle opinioni espresse dal deputato.
- Sull'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 446/2004.