Società - Controversie in materia di diritto societario - Possibilità del giudizio abbreviato in caso di domanda cautelare precedente all'emissione del decreto di fissazione di udienza - Previsione da parte del legislatore delegato - Denunciato eccesso di delega, per superamento dei principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 366 del 2001 - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., perché il nuovo istituto del giudizio abbreviato previsto per le controversie in materia di diritto societario non potrebbe considerarsi compreso nella delega contenuta nell'art. 12, comma 2, lettera d), della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Premesso che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula un processo interpretativo relativo all'oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della stessa, in considerazione delle finalità che questa si pone, non v'è dubbio che, nella specie, la delega abbia lo scopo principale di accelerare i tempi della giustizia civile attraverso norme che assicurino una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in alcune materie. Non è condivisibile l'assunto da cui prende le mosse il rimettente, secondo il quale le disposizioni censurate introdurrebbe un nuovo tipo di procedimento: infatti, esse si limitano a configurare una modalità di svolgimento del giudizio di merito, diretta a realizzare le finalità della delega, e sono, quindi, conformi al criterio direttivo della concentrazione del procedimento.
- Sulla necessità che il sindacato di costituzionalità della delega si attui tenendo conto delle ragioni e delle finalità poste a fondamento della legge di delegazione v., citate, sentenze n. 280/2004, n. 199 e n. 125/2003, n. 425 e n. 163/2000.
- Sulla necessità di privilegiare una lettura conforme a Costituzione anche in tema di questioni concernenti deleghe legislative, v., citata, sentenza n. 292/2000.