Sentenza 55/2007 (ECLI:IT:COST:2007:55)
Massima numero 31049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  07/02/2007;  Decisione del  07/02/2007
Deposito del 23/02/2007; Pubblicazione in G. U. 28/02/2007
Massime associate alla pronuncia:  31050


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi 'ex' artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Secondo la difesa erariale il giudice a quo non avrebbe motivato in ordine alla rilevanza della questione, non avendo precisato la natura tributaria o meno del credito azionato con la procedura esattoriale nel corso della quale è stata proposta opposizione agli atti esecutivi, in quanto la disciplina in oggetto sarebbe applicabile solo alla riscossione delle entrate tributarie: detta premessa è erronea, e poiché tale erroneità investe ogni esecuzione esattoriale, dato che nella fase di distribuzione del ricavato è sempre consentita, quale che sia la natura del credito, l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 54  co. 2

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte