Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi 'ex' artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilità in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di azione e di difesa dell'opponente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che nelle procedure esecutive esattoriali non è ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ.. Il giudice a quo muove da un'interpretazione della norma che si basa su numerose pronunce della Corte di cassazione, che escludono l'esperibilità di qualsiasi opposizione avverso tutti gli atti della procedura: in realtà, anche a prescindere dall'esistenza di un più recente, opposto indirizzo, la pronuncia che ha ribadito da ultimo l'orientamento suddetto ha precisato che esso non concerne casi relativi alla assegnazione e distribuzione del ricavato della vendita, non essendo in quella fase ipotizzabile una limitazione della tutela dei corrispondenti diritti soggettivi ai rimedi endoprocedimentali.
- L'orientamento seguito dal rimettente è espresso dalle sentenze Cass. 13 gennaio 2005, n. 565, Cass. 10 giugno 2004, n. 11038, Cass. 20 febbraio 1998, n. 1858, Cass. 10 marzo 1992, n. 2838, Cass. 9 marzo 1971, n. 665, citate.
- L'orientamento opposto a quello seguito dal rimettente è seguito dalla sentenza Cass. 19 luglio 2005, n. 15201, citata.