Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Questione meramente ipotetica ed astratta - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni di contenuto in concreto pregiudicante. La questione, infatti, si presenta meramente ipotetica ed astratta, poiché non risulta proposta rituale istanza di ricusazione del rimettente, ma solo manifestata dal difensore l'intenzione di proporla.
- Sulla inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, qualora la istanza di ricusazione fosse stata presentata, v., citata, ex plurimis, ordinanza n. 147/2003.