Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Limiti - Principio di prevalenza della tutela paesaggistica - Conseguente necessità di interpretare la normativa regionale in termini di compatibilità con il codice dei beni culturali e del paesaggio, il piano paesaggistico regionale e con il principio di co-pianificazione. (Classif. 090005).
In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa regionale deve essere interpretata, in assenza di deroghe espresse, in termini compatibili con le prescrizioni del piano paesaggistico, sempre che una tale pianificazione esista, e può quindi ritenersi implicitamente rispettosa della disciplina di tutela del paesaggio. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45220; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54 del 2021 - mass. 43731).
I principi di prevalenza della tutela paesaggistica e di co-pianificazione, di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, non elidono la competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio, ma ne condizionano l'esercizio, nel senso di precludere deroghe unilaterali ai piani paesaggistici, pena la violazione della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
Una norma regionale che consenta deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Allo stesso modo, una disciplina regionale volta ad ampliare, mediante proroga, il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica non interferisce per ciò solo con il diverso profilo della tutela del paesaggio. (Precedente: S. 124/2021 - mass. 43948).