Professioni - Norme della Regione Marche - Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili - Individuazione dei requisiti professionali per l'iscrizione - Violazione dei principi fondamentali in materia di «professioni» - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della restante parte della legge impugnata.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 e, stante l'inscindibile connessione con gli stessi, la restante parte dell'intera legge. Detta legge regionale istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, individua i requisiti professionali per l'iscrizione in esso (art. 2, comma 1) e prevede corsi ed esami finali per il conseguimento dell'attestato professionale necessario a tali fini (art. 3, commi 1 e 3): tali previsioni che rientrano nella materia delle professioni, di competenza legislativa concorrente, sono riservate allo Stato, cui, secondo giurisprudenza costituzionale costante, spetta l'individuazione delle figure professionali.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 449, n. 424, n. 423 e n. 153/2006 e n. 355/2005.