Sentenza 58/2007 (ECLI:IT:COST:2007:58)
Massima numero 31062
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
19/02/2007; Decisione del
19/02/2007
Deposito del 02/03/2007; Pubblicazione in G. U. 07/03/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Servizio militare - Servizio Civile Nazionale - Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale - Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio Nazionale per il servizio civile - Limitazioni imposte a Regioni e Province autonome all'iscrizione all'albo nazionale e agli albi regionali e provinciali - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Violazione del principio di leale collaborazione con conseguente menomazione delle attribuzioni costituzionalmente tutelate - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione in assenza di intesa - Annullamento della circolare ministeriale impugnata 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Servizio militare - Servizio Civile Nazionale - Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale - Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio Nazionale per il servizio civile - Limitazioni imposte a Regioni e Province autonome all'iscrizione all'albo nazionale e agli albi regionali e provinciali - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Violazione del principio di leale collaborazione con conseguente menomazione delle attribuzioni costituzionalmente tutelate - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione in assenza di intesa - Annullamento della circolare ministeriale impugnata 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
Non spetta allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile, disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, così violando il principio costituzionale di leale collaborazione, nonché le attribuzioni rientranti nell'ambito delle competenze della Regione Valle d'Aosta. Va conseguentemente annullato il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all'albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato». Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalla ricorrente.
Non spetta allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, regolare la materia dell'accreditamento e dell'iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile, disattendendo, senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, così violando il principio costituzionale di leale collaborazione, nonché le attribuzioni rientranti nell'ambito delle competenze della Regione Valle d'Aosta. Va conseguentemente annullato il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all'albo nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all'albo nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato». Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dalla ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri
02/02/2006
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 2
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 5
decreto legislativo 05/04/2002
n. 77
art. 6
legge 06/03/2001
n. 64
art. 1
legge 06/03/2001
n. 64
art. 3