Ordinanza 60/2007 (ECLI:IT:COST:2007:60)
Massima numero 31053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
19/02/2007; Decisione del
19/02/2007
Deposito del 02/03/2007; Pubblicazione in G. U. 07/03/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Titolare di pensione diretta e di reversibilità in regime di contitolarità - Diritto alla doppia integrazione cristallizzata in caso di cessazione della contitolarità dopo il 30 settembre 1983 - Esclusione secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra il coniuge vedovo con figli minori divenuti maggiorenni dopo il 30 settembre 2003 e il coniuge vedovo senza figli, nonché dedotto contrasto con il principio di tutela della famiglia - Omessa descrizione della fattispecie e contraddittorietà del 'petitum' - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Titolare di pensione diretta e di reversibilità in regime di contitolarità - Diritto alla doppia integrazione cristallizzata in caso di cessazione della contitolarità dopo il 30 settembre 1983 - Esclusione secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra il coniuge vedovo con figli minori divenuti maggiorenni dopo il 30 settembre 2003 e il coniuge vedovo senza figli, nonché dedotto contrasto con il principio di tutela della famiglia - Omessa descrizione della fattispecie e contraddittorietà del 'petitum' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, censurato, nell'interpretazione datane dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 17888 del 13 dicembre 2002 «in termini di applicazione del limite previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 nelle ipotesi di ricalcolo successivo al 30 settembre 1983», in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione. Invero, il giudice a quo omette di descrivere compiutamente la fattispecie concreta e non identifica neppure con esattezza le disposizioni oggetto della questione. Inoltre, il medesimo giudice formula richieste contradditorie, in quanto, da un lato, auspica una pronuncia manipolativa della disposizione censurata con riferimento ad un orientamento giurisprudenziale e, dall'altro, sollecita l'intervento della Corte perché fornisca una interpretazione conforme a Costituzione destinata a prevalere su quella del giudice ordinario.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, censurato, nell'interpretazione datane dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 17888 del 13 dicembre 2002 «in termini di applicazione del limite previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 nelle ipotesi di ricalcolo successivo al 30 settembre 1983», in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione. Invero, il giudice a quo omette di descrivere compiutamente la fattispecie concreta e non identifica neppure con esattezza le disposizioni oggetto della questione. Inoltre, il medesimo giudice formula richieste contradditorie, in quanto, da un lato, auspica una pronuncia manipolativa della disposizione censurata con riferimento ad un orientamento giurisprudenziale e, dall'altro, sollecita l'intervento della Corte perché fornisca una interpretazione conforme a Costituzione destinata a prevalere su quella del giudice ordinario.
Atti oggetto del giudizio
legge
21/07/1965
n. 903
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte